Verifiche attrezzature

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ADEMPIMENTI

Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con o senza radiocomando, i ponti mobili sviluppabili (piattaforme di lavoro elevabili), i carrelli semoventi telescopici (fissi o rotativi), gli ascensori e i montacarichi da cantiere sono soggetti a "denuncia di messa in servizio, immatricolazione e prima verifica periodica" all' INAIL  da parte dell'utente alla prima installazione utilizzando, come previsto dalla circolare INAIL n° 12 del 13/05/2019, esclusivamente il servizio telematico CIVA presente nel portale www.inail.it  . I datori di lavoro gia profilati per l'utilizzo dei servizi on-line INAIL potranno utilizzare le credenziali in loro possesso.

 

Si ricorda che la richiesta di "prima verifica" deve essere effettuata trascorso un anno dalla data di denuncia contestualmente alla messa in servizio.

 

Le attrezzature sopracitate sono inoltre soggette alla "Verifica periodica annuale" la quale, su libera scelta del datore di lavoro, può essere richiesta alla competente U.O. Impiantistica dell'A.T.S. della Val Padana sede territoriale di Mantova o ai soggetti abilitati riconosciuti dal Ministero.

Il proprietario dell' attrezzatura, al momento della verifica, dovrà esibire la seguente documentazione:

  • libretto matricolare o copia della denuncia all'ISPESL/INAIL

  • verbali verifiche periodiche precedenti

  • libretto uso e manutenzione

  • registro di controllo

Per la gru a torre si dovrà esibire inoltre:

  • dichiarazione di idoneità del basamento a firma di tecnico abilitato

  • dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di terra e contro le scariche atmosferiche

  • dichiarazione di corretto montaggio della gru, sottoscritta da chi ha eseguito il montaggio

 

MODULISTICA

GRU A TORRE

 

 

GRU 3

Download fac-simile comunicazione di spostamento apparecchio di sollevamento:
 

Download fac-simile richiesta verifica periodica annuale all'ATS Val Padana:
 

Download fac-simile dichiarazione di idoneità del basamento:
 

Download fac-simile dichiarazione di corretto montaggio:
 

Procedura in caso di interferenza fra apparecchi di sollevamento

Quando due o più gru operanti nel medesimo cantiere possono reciprocamente intralciarsi, perché installate a distanza ravvicinata inferiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci, occorre adottare almeno le seguenti precauzioni:

a) I bracci devono essere sfalsati fra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali,, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un conveniente franco di sicurezza.

b) La distanza minima fra le gru deve essere tale da evitare comunque l'interferenza delle funi e dei carichi della gru più alta con la controfreccia della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore. 
c) I manovratori delle gru devono poter comunicare fra loro, direttamente o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che si accingono a compiere. 
d) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneità delle manovre nelle zone di interferenza.
e) Ai manovratori devono essere date precise informazioni ed istruzioni, preferibilmente per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del mezzo, ivi compreso braccio e carico, sia nelle fasi di riposo che nelle pause di lavoro.

Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti ella stessa zona di lavoro (cantieri adiacenti), in sede di predisposizione dei cantieri, si deve porre ogni cura affinché l'installazione dei mezzi di sollevamento sia prevista in maniera ché non vi siano possibilità di interferenze tra di loro.
Pertanto gli apparecchi di sollevamento dovranno essere installati a distanza superiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci. Nei casi in cui sussista l'impossibilità pratica di attuare la disposizione suddetta, l'osservanza delle precauzioni minime di cui al capo precedente deve avvenire mediante accordi interaziendali.
Qualora le installazioni avvengano in tempi diversi, l'impresa che installa l'apparecchio di sollevamento in un tempo successivo dovrà osservare le disposizioni di cui ai punti a) e b) e concordare con i responsabili del cantiere confinante le modalità di gestione delle precauzioni di cui ai punti c), d) ed e).

Download modulo per informazioni e istruzioni ai gruisti:
 

Download modulo per stipula di accordo fra imprese:
 

GRU PER AUTOCARRO

GRU SU AUTOCARRO

Download fac-simile richiesta verifica periodica annuale all' ATS Val Padana:
 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI / PONTI MOBILI SVILUPPABILI

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