Qualora non si proceda alla elezione tra i lavoratori del rappresentante per la sicurezza, come previsto dall’art. 47 ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 81/08, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali di cui agli articoli 48 e 49 del D.Lgs. 81/08, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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