FAQ COVID-19 AZIENDE E LAVORATORI: RISPONDE SPSAL MANTOVA

DECALOGO FORNITO DA ATS VAL PADANA

ATS VAL PADANA 2020 03 05 10 57 15

SPSAL Mantova ATS Val Padana: DECALOGO EMERGENZA COVID-19 IN AZIENDA

Mantova, 04/03/2020

Prot. 0016829/20

L’elenco sottostante sarà aggiornato sulla base di nuove richieste di interesse comune. Le risposte fornite sono legate al contesto normativo in vigore momento della loro pubblicazione.

FAQ - AZIENDE E LAVORATORI


Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle aziende e dai lavoratori


1. RISCONTRO DI UN CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE: COSA SUCCEDE?

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS della Val Padana procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

  • individuare la possibile fonte di esposizione.
  • identificare i contatti stretti.

Qualora il caso accertato risulti occupato presso un’azienda del territorio Mantovano o Cremonese, il personale sanitario di ATS, contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza.  In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato.

I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto, così come definito dalle Circolari Ministeriali, sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ATS che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

L’ATS fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

  • Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione.  Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano della definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
  • Sorveglianza Sanitaria del medico competente: non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ATS.  È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.  (es.: deroghe per trasporto di merci in zona rossa).
  • Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro.  Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
  • Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.  È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie

In attuazione di quanto previsto dall’art.  26 D.  Lgs.  81/2008.
Nota Bene: si chiede al datore di lavoro di segnalare all’ATS eventuali casi di lavoratori del territorio di ATS Val Padana ammalati di Covid-19 durante trasferte in Italia o all’estero, per i quali sia stata effettuata diagnosi entro 14 gg dalla partenza dall’Italia.

2. CASO DI UN LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON COVID-19.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

  • Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio” o di permanenza in uno dei comuni identificati nella “zona rossa”.
  • Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da Covid-19.


In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ATS.

In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ATS tutte le procedure già indicate al punto 1.

3. IL LAVORATORE CHE DEVE STARE A CASA IN ISOLAMENTO, DEVE PRENDERE ASPETTATIVA/FERIE o MALATTIA?
Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.).  Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.


4. CASO DI UN LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di Covid-19, solitamente è già noto all’ATS ed è posto in isolamento domiciliare.


5. CASO DI UN LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE, ALMENO PER SIMILITUDINE, AD UN CONTAGIO DA COVID-19 E SENZA CORRELAZIONE CON ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO. IL DATORE DI LAVORO COSA DEVE FARE?
Il Datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad ATS secondo i protocolli stabiliti.


6. COSA DEVE FARE il LAVORATORE INTERVENUTO IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE ADOTTATA CON SPECIFICA ORDINANZA?
In base al DPCM 23.02.2020, gli individui che a partire dal 01/02/2020 sono transitati ed hanno sostato in uno dei comuni della “zona rossa” sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS di residenza.  Quindi secondo il decreto sarebbe il lavoratore ad avere l’obbligo di comunicazione.

Al fine di semplificare ed agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, si fa carico di comunicare direttamente al Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di competenza, da individuare in base alla residenza del lavoratore, i seguenti


                       dati: Nome e Cognome del lavoratore, comune di residenza e recapito telefonico, data di ultima sosta in uno dei comuni della zona rossa.

                       Non dovranno essere segnalati ad ATS i lavoratori che hanno effettuato solo il transito senza sosta nei comuni individuati come zona rossa.

7. LAVORATORE CHE INTERVIENE IN ZONA ROSSA PER MOTIVI DI LAVORO, DOPO LA CLASSIFICAZIONE CON SPECIFICA ORDINANZA, PER INTERVENTI AUTORIZZATI DAL PREFETTO.  COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO PRIMA DELL’INTERVENTO IN ZONA ROSSA E DOPO?  QUANDO È NECESSARIO INTERVENIRE CON MASCHERINE E ALTRI DPI?
Prima di effettuare l’intervento autorizzato in zona rossa [Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova Dei Passerini e  Vò Euganeo], il datore di lavoro, in collaborazione con RSPP e Medico Competente, analizza attentamente le attività da svolgere in zona rossa individuando  quali possono essere le eventuali situazioni di “contatto” tra i propri Lavoratori ed il personale residente nelle aree a rischio (valutazione del rischio).  Questa analisi consentirà di individuare modalità organizzative atte a minimizzare il contatto interumano ravvicinato con le persone del luogo, di definire le istruzioni operative adeguate da impartire ai lavoratori stabilendo inoltre la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale.


8. QUANDO È NECESSARIO L’ACQUISTO E MESSA A DISPOSIZIONE DI PROTEZIONI PER LE VIE RESPIRATORIE, PER LO SPECIFICO PROBLEMA DEL COVID-19 e QUALE TIPO DI MASCHERINE È EVENTUALMENTE NECESSARIO FORNIRE AI LAVORATORI?

Come indicato dal D.L. n. 9 del 02/03/2020, le mascherine di tipo chirurgico sono previste per il personale sanitario


Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata anche da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

9. IN TUTTI I CASI DI PASSAGGIO DI LAVORATORI, PER MOTIVI DI LAVORO, IN ZONE CLASSIFICATE ROSSE, A CHI VA INVIATA LA COMUNICAZIONE?  CON CHE CONTENUTO?
In caso di solo transito, senza sosta nella zona rossa, non è prevista alcuna comunicazione.


10. MENSE AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?
È utile evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.


11. SPOGLIATOI AZIENDALI: ESISTONO AD OGGI LIMITI/DIVIETI/PRECAUZIONI DA PORRE IN ESSERE?  
Vale quanto già indicato per le mense.  Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

12. QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE CHE È OPPORTUNO CHE I DATORI DI LAVORO ADOTTINO AL FINE DI FORNIRE UN SOSTEGNO ALLA SOLUZIONE DI UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA?

  • Garantire una adeguata informazione, diffondendo le 10 regole indicate dal ministero e fornendo informazioni corrette con specifico riferimento a fonti attendibili ed in collaborazione con il medico competente.
  • Garantire un’adeguata pulizia dei locali.
  • Favorire la scrupolosa e frequente pulizia delle mani mettendo a disposizione detergenti e tutto l’occorrente necessario per garantire tale buona pratica.
  • Evitare situazioni di affollamento ovvero permanenza di più persone in spazi chiusi ove non sia possibile garantire una adeguata distanza (circa due metri) tra le persone evitando situazioni “faccia a faccia” .
  • Garantire una corretta informazione/formazione in particolare nei riguardi dei lavoratori in trasferta o distacco presso unità produttive con sede in comuni della zona rossa, in Cina o in aree geografiche comunque ritenute “a rischio”.

13. NEL CASO DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE O TELELAVORO, SAREBEBBE UTILE CHE I SERVIZI SPSAL DELL’ATS DI BERGAMO FORNISCANO, VISTA L’URGENZA, UNA INFORMATIVA STANDARD E UNA SPECIFICA PROCEDURA INTEGRATIVA AL DVR DA ADOTTARE PRONTAMENTE DA PARTE DELLE AZIENDE.
Si riporta quanto previsto dal DPCM 25/02/2020 n°6, che rimanda al sito dell’INAIL.

 Art. 2  
Lavoro agile  
  1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto 
dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.    2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 23 febbraio 2020 e' soppresso.  

 

14. IL DATORE DI LAVORO DEVE NECESSARIAMENTE AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?  
Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.  Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.  Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

15. QUALE È IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E COME DEVE ESSERE CONDOTTA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN MERITO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19?  
Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.

16. LA NORMALE COLLABORAZIONE E INTERFERENZA TRA LAVORATORI DI IMPRESE DIFFERENTI (AREA CANTIERE E NON) PUO’ PROSEGUIRE NORMALMENTE, SECONDO LE SOLITE PRESCRIZIONI DEL D.LGS.  81/08 E SEGUENDO LE INDICAZIONI E I SUGGERIMENTI DEL DECALOGO DIFFUSO DAL MINISTERO DELLA SALUTE, O DEVONO ESSERCI MISURE di PREVENZIONE PARTICOLARI E AGGIUNTIVE/INTEGRATIVE?
Le attività possono proseguire nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni del Ministero della Salute.  Non sono previste misure aggiuntive.


17. SE NEI PROSSIMI GIORNI FOSSERO PREVISTE LE VISITE MEDICHE PERIODICHE DEL PERSONALE DIPENDENTE (SIA PRESSO L’AZIENDA CHE PRESSO LO STUDIO MEDICO) È CONSIGLIABILE/POSSIBILE POSTICIPARLE, PREVIO PARERE DEL M.C.?
La sorveglianza sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e di semplici accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d’attesa. 

NUMERI UTILI
Per le comunicazioni di carattere sanitario relative al Covid-19 sono stati istituiti i seguenti numeri di telefono:

  • Ministero della Salute - 1500
  • Regione Lombardia – numero verde 800.894545
  • Mantova, Cremona, Crema: numero verde 800384384


Si sottolinea che Il 112 deve essere usato solo in caso di necessità di soccorso.

Il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

ATS Val Padana

Dr.ssa Anna Marinella Firmi



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