IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025

Ecco le novità introdotte nel campo della formazione sulla sicurezza

rockfeller

Lo scorso 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 che definisce la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che ha portato con sé alcune novità importanti verso le figure che gestiscono la sicurezza aziendale.

Il nuovo Accordo ha abrogato (accorpandoli) i vecchi accordi in materia di formazione, pur concedendogli ancora qualche mese di validità (fino al 23 maggio 2026), tra i quali troviamo quello sulla formazione dei lavoratori-dirigenti-preposti, quello relativo al Datore di Lavoro/RSPP, quello sull’utilizzo delle attrezzature e quello relativo alle figure degli RSPP/ASPP.

Il nuovo accordo ha mantenuto durata e contenuti della maggior parte dei corsi di formazione, ma ha anche introdotto alcune novità importanti, una fra tutte, la formazione obbligatoria per il datore di lavoro.

Ma vediamo in sequenza le novità introdotte:

 

Formazione Lavoratori

La disposizione prevista al punto 10 (disposizioni transitorie) del vecchio Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 che prevedeva la possibilità di poter concludere il percorso formativo entro 60 giorni non è stata riproposta nel nuovo Accordo, il che comporta l’obbligo per l’Impresa di provvedere alla formazione completa prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro (immediatamente).

Formazione preposto

Cambia la formazione per la figura del preposto per quanto riguarda la durata del modulo aggiuntivo, che passa da 8 ore a 12 ore. La cadenza dell’aggiornamento passa da quinquennale a biennale.

Per i preposti già formati alla data di entrata in vigore dell’Accordo il termine ultimo per effettuare l’aggiornamento è il 23 maggio 2026 per coloro che hanno svolto la formazione da più di 2 anni e il 23 maggio 2027 per coloro che hanno svolto la formazione da meno di 2 anni, considerando come data zero il 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo).

 

Formazione dirigente

Per quanto riguarda la formazione del dirigente, il nuovo Accordo prevede un modulo base della durata di 12 ore e un modulo aggiuntivo, per il settore delle costruzioni, della durata di 6 ore. Quest’ultimo modulo vale anche per lo svolgimento delle attività dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97.

 

Formazione datore di lavoro

Questa è sicuramente la novità principale introdotta dal nuovo Accordo, ovvero la formazione obbligatoria del datore di lavoro (che non ricopre la figura di RSPP). Anche questa formazione prevede un modulo base della durata di 16 ore e un modulo aggiuntivo, per il settore delle costruzioni, della durata di 6 ore, valido anche per lo svolgimento delle attività dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97.

Il termine entro il quale va effettuata la formazione è il 23 maggio 2027, ovvero entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, è previsto un corso della durata di 6 ore con cadenza quinquennale.

Formazione datore di lavoro/RSPP

Nel nuovo Accordo cambia la durata del percorso formativo. Nel il settore delle costruzioni (rischio alto) passa da 48 a 46 ore. In particolare, per poter accedere ai moduli previsti in tale corso, è fondamentale frequentare prima il corso per datore di lavoro (16+6).

Cambia anche il monte ore per il corso di aggiornamento che da 14 passa a 8 ore, con cadenza quinquennale.

 

Formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Con l’entrata in vigore di questo nuovo Accordo, viene finalmente definita la durata della formazione, i contenuti e la periodicità del corso di aggiornamento. La durata del corso di formazione è di 12 ore, mentre quello di aggiornamento (a cadenza quinquennale) è di 4 ore.

Il limite entro il quale dovrà essere svolta la formazione prevista per questo tipo di attività è il 23 maggio 2026 (salvo per coloro che vi hanno già provveduto ai sensi del DPR 177/2011).

Formazione per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008

Nell’elenco delle attrezzature soggette ad abilitazione, ritroviamo tutte quelle previste nell’Accordo del 2012, ma anche altre tre attrezzature nuove:

  • Macchina agricola raccogli frutta
  • Caricatori per la movimentazione di materiali
  • Carroponte

Anche per queste tre nuove attrezzature è prevista formazione teorico-pratica e aggiornamento quinquennale.

Per gli operatori che utilizzano già queste ultime attrezzature, la formazione dovrà essere effettuata entro il 23 maggio 2026.

 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

Rispetto all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, il nuovo emendamento introduce un nuovo modulo pratico, della durata di 6 ore, destinato ai carrelli con funzioni aggiuntive di sollevamento carichi sospesi e sollevamento persone.

L’operatore che effettua il modulo di cui sopra, non dovrà effettuare quindi la formazione prevista per le piattaforme mobili elevabili e per le gru mobili, differentemente da quanto era previsto con il vecchio Accordo del febbraio 2012.

 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di macchine movimento terra

Resta tutto invariato rispetto all’Accordo del 2012, con un'unica eccezione legata all’utilizzo degli escavatori idraulici. Il vecchio accordo faceva rientrare nella definizione di macchina soggetta ad abilitazione, gli escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg.

Nel nuovo Accordo, alla definizione di “escavatore idraulico” non troviamo più tale limite, il che fa rientrare nel campo di applicazione tutte le tipologie di escavatori di qualsiasi massa operativa (anche i miniescavatori). Ciò comporta l’obbligo per tutti gli operatori di escavatori idraulici (compresi i miniescavatori) di conseguire l’abilitazione all’utilizzo.

 

In allegato è disponibile lo schema completo dei corsi di formazione regolamentati dal nuovo Accordo-Stato Regioni del 17 aprile 2025

 

 

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