Le imprese che occupano fino a 10 lavoratori che hanno potuto autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi prevista dall'art. 29 comma 5 del d.lgs. 81/08, dal 31 maggio 2013 devono redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) e possono utilizzare le procedure standartizzate emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il documento deve essere custodito presso la sede ed esibito in caso di richiesta come previsto dalla normativa.
Queste procedure standartizzate possono essere utilizzate anche da aziende che occupano fino a 50 lavoratori con esclusione di quelle ad alto rischio nonchè quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi ad esposizione ad amianto.
© 2022 Ente Unificato Formazione e Sicurezza
-
Tutti i diritti riservati
-
Privacy Policy | Cookies Policy | Sitemap
|
powered by