CAMBIA IL RUOLO DEL PREPOSTO

PREPOSTO 5

 


Lo scorso 21 dicembre 2021 è entrata in vigore la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione al Decreto Legge 146/2021 (cosiddetto decreto fiscale), apportando in materia di salute e sicurezza sul lavoro alcune significative modifiche al Decreto Legislativo 81/2008. Tra queste, quella che riguarda la nomina e il ruolo del Preposto, rafforzando la sua azione di vigilanza, consentendogli anche di ricorrere all’interruzione dell’attività lavorativa in presenza di inosservanze da parte dei lavoratori o di situazioni di pericolo.


La prima modifica la troviamo all’Art. 18 - “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, esattamente al comma 1, dove è stato aggiunto il punto b-bis):
Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
Questo nuovo punto ha definitivamente messo in chiaro l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di nominare la figura del preposto.


La seconda modifica la troviamo proprio all’Art. 19 – “Obblighi del preposto”, al comma 1 dove la lettera a) è stata sostituita con la seguente: 
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Sempre al comma 1, dopo la lettera f), è stata inserita la lettera f-bis):
“In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate

Con questi due nuovi punti, il ruolo del Preposto si arricchisce di nuovi obblighi che vanno a rafforzare la sua funzione di controllore, dandogli l’autorità di poter interrompere l’attività di un lavoratore disubbidiente o nel caso in cui riscontra una situazione di pericolo, e quella di dare delle indicazioni ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza.


La terza ed ultima modifica la troviamo all’Art. 26 – “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” dove dopo il comma 8 è stato aggiunto il comma 8-bis:
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto
Il nominativo del preposto, oltre che essere presente sul Piano Operativo di Sicurezza, dovrà essere formalmente comunicato al datore di lavoro committente.

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